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Articolo 1
Sede
L'UIGA ha sede legale a Torino nei locali scelti dal Consiglio Direttivo e nei quali opera la Segreteria.
Articolo 2
Quota sociale
La quota sociale (stabilita annualmente dall'Assemblea) deve essere versata, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. Dopo tale data, i Soci inadempienti sono dichiarati “sospesi dall'elenco”, non possono più usufruire di alcun servizio dell'UIGA, né partecipare a iniziative organizzate dall'associazione. Potranno però rientrare a pieno titolo nell'elenco se adempiranno all'obbligo sociale della quota entro l'anno solare (Statuto, articolo 4). Dopo tale termine i Soci inadempienti saranno cancellati, previo invito con lettera raccomandata a regolarizzare la posizione entro quindici giorni.
Le quote sociali dei nuovi Soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione.
L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'UIGA è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno sociale.
Articolo 3
I Soci
I Soci dell'UIGA sono:
a) Effettivi: iscritti all'Ordine e alla FNSI, svolgono attività giornalistica; sono tenuti al pagamento della quota annuale; hanno diritto di voto e sono eleggibili nelle cariche sociali;
b) Benemeriti: iscritti da più di quindici anni all'UIGA, non hanno più i requisiti di attività; non hanno l'obbligo della quota; partecipano alla vita sociale e alle assemblee con diritto di parola, ma non di voto o di elezione;
c) Onorari: designati dal Consiglio Direttivo, sono personaggi altamente qualificati nel campo dell'Automotive; non sono soggetti alla quota; possono partecipare alla vita dell'UIGA comprese le Assemblee con diritto di parola ma non di voto e di eleggibilità.
Articolo 4
Requisiti per l'Ammissione
Per poter essere iscritti si deve documentare che l'attività giornalistica, regolarmente retribuita, si esplica da almeno due anni nel settore dell'Automotive, sotto il profilo tecnico, economico o sportivo.
Articolo 5
Domanda di Ammissione
La Domanda di Ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, va corredata da:
a) attestazione di iscrizione all'Ordine dei giornalisti;
b) attestazione di iscrizione (o autocertificazione) a una Associazione Regionale di Stampa inquadrata nell'ambito della FNSI;
c) dichiarazione del Direttore delle pubblicazioni (quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate radiotelevisive ecc.) attestante l'attività giornalistica svolta nel settore Automotive;
d) copie di articoli o registrazioni comprovanti l'attività continuativa svolta nei due anni precedenti nel settore dell'Automotive;
e) documentazione, fiscalmente regolare, dell'avvenuta retribuzione delle prestazioni giornalistiche;
f) due foto formato tessera.
Articolo 6
Revisione degli Elenchi
Il Consiglio Direttivo, nell'arco dei primi due anni del mandato, deve procedere alla revisione degli Elenchi degli Iscritti e accertare se continuino a sussistere i requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento nell'ultimo biennio. In mancanza di ciò, il Direttivo procede alla cancellazione del Socio dandone comunicazione all'interessato (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) e a tutti i Soci. Se il Socio è stato iscritto per almeno quindici anni viene trasferito nell'Elenco dei Benemeriti.
Articolo 7
Richiesta di Assemblea
Se l'Assemblea è richiesta da 1/3 dei componenti del Consiglio o da 1/5 degli iscritti, il Direttivo provvede alla convocazione, secondo Statuto, entro quindici giorni, stabilendo una data non superiore ad altri quindici giorni.
Articolo 8
Documenti consultabili
Devono essere tenuti a disposizione dei Soci in Segreteria, quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea a cui vengono sottoposti e durante i lavori della stessa, i seguenti documenti:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività,
- la relazione finanziaria e il conto consuntivo dell'anno precedente, corredati del rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti,
- il bilancio preventivo per l'anno in corso,
- la relazione del Consiglio Direttivo sul conto economico e il rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 9
Consultazione
La Consultazione indetta dal Consiglio va notificata con almeno quindici giorni di preavviso, a mezzo lettera raccomandata. Le schede di votazione debbono essere domiciliate presso un notaio che procede allo scrutinio e redige il relativo verbale. In ogni caso, modifiche o integrazioni allo Statuto o al Regolamento si intendono approvati soltanto se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti, computando anche le schede bianche e gli astenuti.
Articolo 10
Verifica dei poteri
Prima dell'inizio dei lavori assembleari, su proposta del Consiglio Direttivo e con il consenso dei Soci in quel momento presenti, viene costituita una Commissione per la verifica dei poteri, presieduta da un Revisore dei Conti e composta da due Soci non appartenenti al Consiglio Direttivo.
Compiti della Commissione sono:
a) verificare che i Soci che intendono partecipare all'Assemblea abbiano i requisiti previsti dallo Statuto;
b) stabilire quanti sono i Soci presenti;
c) controllare e ammettere le deleghe presentate;
d) controllare il numero dei presenti, anche nel corso dell'Assemblea, su richiesta del Presidente o di almeno dieci Soci;
e) svolgere funzioni di scrutinio dei voti, su richiesta del Presidente dell'Assemblea.
Articolo 11
Presidente dell'Assemblea
L'Assemblea elegge il proprio Presidente tra i Soci presenti che hanno almeno cinque anni di appartenenza all'UIGA e che non siano componenti del Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti. L'elezione, che si svolge con voto palese, avviene a maggioranza semplice.
Articolo 12
Segreteria dell'Assemblea
L'Assemblea, su proposta del proprio Presidente, nomina un Segretario scelto ta i Soci presenti e, se lo ritiene opportuno, un Coadiutore al Segretario. In caso di Assemblea Straordinaria il Segretario dell'UIGA può nominare al ruolo di Segretario di Assemblea un notaio.
Compito del Segretario dell'Assemblea è stendere il verbale sommario, il cui testo integrale è costituito dalla registrazione effettuata con sistemi elettronici. Il verbale sommario dell'Assemblea viene depositato entro quindici giorni in Segreteria, unitamente al testo di tutti i documenti eventualmente approvati, e copia viene inviata a tutti i Soci a mezzo posta. Contro eventuali inesattezze, è possibile richiedere entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'Assemblea eventuali rettifiche, che saranno accettate o meno in base alla registrazione integrale.
Articolo 13
Le Votazioni
Il voto viene espresso individualmente, secondo quanto stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a scrutinio segreto o in forma palese e, in quest'ultimo caso, per alzata di mano o appello nominale. Le richieste di scrutinio segreto o di appello nominale possono essere presentate dai Soci sotto forma di raccomandazione non vincolante.
Articolo 14
Candidature
Prima dell'inizio delle votazioni, fermo restando che può essere eletto qualunque iscritto che ne abbia i requisiti, i singoli Soci possono candidarsi alla Presidenza o al Consiglio Direttivo illustrando il loro programma individuale o di lista.
E' anche possibile, nel termine massimo di trenta giorni dalla data fissata per l’Assemblea Elettiva, da parte del Socio che intende candidarsi alla Presidenza depositare in Segreteria candidatura e programma. Nello stesso termine possono essere depositate le liste dei Soci che intendono candidarsi quali Consiglieri.
Articolo 15
Mozioni e Raccomandazioni
Le mozioni presentate all'Assemblea devono essere sottoscritte da almeno cinque Soci presenti. Le raccomandazioni possono essere sottoscritte anche da due Soci.
E' facoltà del Presidente dell'Assemblea disporre che le mozioni e le raccomandazioni possano essere illustrate da due soli Soci, uno a favore e uno contro.
Il Presidente dell'Assemblea fissa un termine per la presentazione delle mozioni e delle raccomandazioni e può nominare una Commissione per raccogliere, esaminare e coordinare le stesse.
Articolo 16
Funzioni dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti possono accedere, sia singolarmente sia collegialmente, in qualsiasi momento alla contabilità dell'UIGA, anche senza preavviso. Possono inviare relazioni od osservazioni scritte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea
Articolo 17
Gruppi di lavoro
Gruppi di lavoro possono essere costituiti nell'ambito dell'UIGA tra tutti i Soci. La costituzione può essere deliberata sia dall'Assemblea, sia dal Consiglio Direttivo, precisandone i compiti e i componenti. In ogni caso i Gruppi rispondono del loro operato al Presidente e al Segretario.
Articolo 18
Durata delle cariche – Norma transitoria
L'attuale Consiglio Direttivo resta in carica fino alla scadenza del mandato prevista dal precedente Statuto.
IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'UIGA TENUTASI IN MILANO (CIRCOLO DELLA STAMPA) IL 18 APRILE 2009. SUCCESSIVAMENTE E' STATO MODIFICATO, IN OTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE DELLA FNSI, DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 29 AGOSTO 2009 A MILANO, IN VIRTU' DEL MANDATO CONFERITO DALL'ARTICOLO 26 DEL PRESENTE STATUTO. E' STATO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNSI IL 4 FEBBRAIO 2010. |